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Accordo USA-UE: nuovi dazi sulle merci europee

Accordo USA-UE: nuovi dazi sulle merci europee

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Colpite maggiormente le filiere di auto, farmaci e semiconduttori. Le raccomandazioni operative per le imprese della meccanica di Anima Confindustria.

Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sull’imposizione di nuovi dazi doganali. Secondo quanto emerso, gli Stati Uniti applicheranno una tariffa del 15% sulla maggior parte delle merci europee, con l’esclusione di acciaio e alluminio, che continueranno a essere soggetti a un dazio del 50%. L’intesa è stata raggiunta durante un incontro tra il Presidente statunitense Donald Trump e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, tenutosi presso il resort di Trump a Turnberry, in Scozia.

 

Il Financial Times riporta che le esportazioni europee di automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori saranno tra i beni colpiti dalla nuova tariffa.

 

In cambio, l’UE si sarebbe impegnata a:

  • Acquistare 750 miliardi di dollari in prodotti energetici statunitensi,
  • Investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti,
  • Acquistare equipaggiamenti militari statunitensi per un valore di diverse centinaia di miliardi di dollari.

 

A partire dal 1° agosto 2025, sono entrate in vigore nuove misure tariffarie statunitensi che potrebbero impattare l’export dei prodotti del comparto meccanico verso gli Stati Uniti.

 

Dal 1° agosto è entrato in vigore un dazio addizionale ad valorem del 50%, calcolato sul solo valore del contenuto in rame, per un’ampia gamma di prodotti classificati nei capitoli 74 e, in misura più limitata, per quattro codici del capitolo 85 della tariffa doganale USA (HTSUS). Le merci coinvolte includono rame raffinato, leghe, semilavorati, tubi, barre e conduttori elettrici. Le dichiarazioni doganali dovranno riportare separatamente il valore del contenuto in rame e quello degli altri materiali, cui continueranno ad applicarsi i dazi MFN o altri eventuali dazi applicabili.

 

Contestualmente, un Executive Order firmato il 31 luglio ha modificato il meccanismo dei dazi reciproci, introducendo un’aliquota minima del 15% per talune merci originarie dell’Unione europea. Il nuovo regime si applica a partire dal 7 agosto 2025 e prevede un prelievo integrativo nei casi in cui il dazio MFN risulti inferiore al 15%. Ad esempio, in presenza di un dazio MFN del 3,1%, sarà applicato un dazio aggiuntivo dell’11,9%. Nessuna maggiorazione è invece prevista per le voci già soggette ad aliquote MFN pari o superiori al 15%.

 

Per le voci con dazio specifico, l’aliquota equivalente ad valorem sarà calcolata sulla base del valore doganale dichiarato. Si conferma inoltre l’attivazione del codice 9903.02.01, che prevede un dazio punitivo del 40% in caso di frodi accertate o pratiche elusive quali i trasbordi. È stato infine introdotto un regime transitorio per le merci imbarcate entro il 6 agosto 2025 e introdotte in consumo entro il 5 ottobre: in tali casi, continuerà ad applicarsi la precedente aliquota del 10% (oltre al dazio MFN), a condizione che non siano effettuati trasbordi e che la merce risulti fisicamente caricata sul mezzo finale.

 

Restano pienamente in vigore i dazi aggiuntivi già operativi su acciaio e alluminio, recentemente estesi anche al rame, con aliquote che, in caso di provenienza russa, possono raggiungere il 200%.

Raccomandazioni operative per le imprese della meccanica

  • Verificare la classificazione doganale dei propri prodotti destinati agli Stati Uniti, in particolare se rientrano nei capitoli 74 e 85 della tariffa doganale USA.
  • Determinare e documentare accuratamente il contenuto in rame delle merci, distinguendolo dal valore degli altri materiali in sede di dichiarazione doganale.
  • Valutare l’impatto dei nuovi dazi (50% sul contenuto in rame; 15% minimo per alcune merci UE) sulle proprie esportazioni e sui relativi costi doganali.
  • Prestare attenzione all’uso del codice 9903.02.01, evitando qualsiasi pratica che possa configurare elusione (es. trasbordi sospetti).
  • Utilizzare il regime transitorio per le spedizioni già avviate, assicurandosi che siano rispettate le condizioni previste (data di imbarco, assenza di trasbordi, introduzione in consumo entro i termini).
  • Monitorare eventuali aggiornamenti normativi e adeguare tempestivamente la documentazione commerciale e doganale.