
Notificata alla Commissione UE la nuova regola tecnica che modifica il decreto ministeriale 12 aprile 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” e riguardante gli impianti da 35 kW.
La nuova regola tecnica si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto e coinvolge gli impianti di portata complessiva superiore a 35 kW cioè le centrali termiche di condomini, ristoranti, edifici scolastici, laboratori artigiani, forni da pane, impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, impianti di produzione del vapore, ecc.
L’iter prevede che, se non emergano osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resti a Bruxelles fino al 5 settembre 2019, per poi terminare il percorso verso la Gazzetta ufficiale (in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).
Rispetto alla precedente regola, sono stati inclusi nel campo di applicazione del decreto anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l’evacuazione verso l’esterno dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per i quali la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento, come le chiese, deve essere oggetto di una valutazione del rischio.
L’obiettivo della revisione è raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio e/o esplosione, limitando, in caso di evento incidentale, fuoriuscite di combustibile gassoso, danni alle persone e ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.
Non è invece previsto alcun adeguamento per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.