
Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate
- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
- l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione – pdf.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020 è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché tutti gli altri enti di natura privata (es. fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
per maggiori informazioni: il sito dell’Agenzia delle Entrate.