
Single Use Plastic (SUP): pubblicato in GU il decreto legislativo di recepimento. Ecco i dettagli del testo ufficiale.
Single Use Plastic (SUP): pubblicato in GU il decreto legislativo di recepimento. Ecco i dettagli del testo ufficiale.
Il d.lgs. 8 novembre 2021 (n. 196) di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente entrerà in vigore il 14 gennaio 2022.
Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e si applica (art.2) ai prodotti in plastica monouso riportati all’Allegato dello stesso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Tra i dettagli segnaliamo: l’art.5 che vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile. Tra questi, a solo titolo esemplificativo si citano bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, etc.
Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d’immissione i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento; l’art.6 stabilisce invece i requisiti che taluni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato secondo scadenze temporali differenti; l’art.7 specifica i requisiti di marcatura che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato deve riportare sull’imballaggio o sul prodotto secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
Per quanto riguarda l’esaurimento delle scorte, si stabilisce che è consentita la distribuzione nel mercato dei prodotti in plastica (elencati nelle Parti B, C, e D), fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.