Home Mercato Direttiva Plastica monouso SUP, in vigore dal 14 gennaio 2022. Tutti i dettagli…
Direttiva Plastica monouso SUP, in vigore dal 14 gennaio 2022. Tutti i dettagli…

Direttiva Plastica monouso SUP, in vigore dal 14 gennaio 2022. Tutti i dettagli…

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Single Use Plastic (SUP): pubblicato in GU il decreto legislativo di recepimento. Ecco i dettagli del testo ufficiale.

 

Single Use Plastic (SUP): pubblicato in GU il decreto legislativo di recepimento. Ecco i dettagli del testo ufficiale.

 

Il d.lgs. 8 novembre 2021 (n. 196) di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente entrerà in vigore il 14 gennaio 2022.

 

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e si applica (art.2) ai prodotti in plastica monouso riportati all’Allegato dello stesso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

 

Tra i dettagli segnaliamo: l’art.5 che vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile. Tra questi, a solo titolo esemplificativo si citano bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, etc.

 

Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d’immissione i  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal  1°  gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento; l’art.6 stabilisce invece i requisiti che taluni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato secondo scadenze temporali differenti; l’art.7 specifica i requisiti di marcatura che  ciascun prodotto di plastica  monouso  elencato  nella  parte  D dell’allegato e immesso  sul  mercato  deve riportare  sull’imballaggio  o  sul prodotto secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

 

Per quanto riguarda l’esaurimento delle scorte,  si stabilisce che è consentita la distribuzione nel mercato dei prodotti in plastica (elencati nelle Parti B, C, e D), fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.