Diventa obbligatoria progressivamente l’introduzione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia negli appalti pubblici.
Entrato in vigore il 27 gennaio 2018, il Decreto BIM Building Information Modeling (DM n. 560 del 1 Dicembre 2017), in attuazione dell’art. 23, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.
Il provvedimento indica, per appalti e concessioni, le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici e disciplina gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
A partire dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici rimane facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.
L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:
* dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro;
* dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro;
* dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
* dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici;
* dal 1° gennaio 2023 per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro;
* dal 1° gennaio 2025 per tutte le nuove opere.
(Maggiori approfondimenti sono disponibili scaricando il testo completo del decreto)