Superbonus, dalle nuove regole sulla cessione del credito, alla proroga a settembre per gli interventi sulle “unifamiliari”, al divieto di cessioni parziali del credito. L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza…
Queste sono alcune delle novità contenute nella Guida “Superbonus 110%” aggiornata dall’Agenzia delle Entrate a giugno 2022. Il vademecum disponibile on line sul sito dell’Agenzia ripercorre la disciplina dell’agevolazione potenziata, confermando la Circolare 19/E/22 e includendo le recenti novità introdotte dal DL 50/2022, attualmente in fase di conversione alla Camera (DDL 3614/C).
Come evidenzia anche il sito di Ance, viene ricordata la proroga al 30 settembre 2022 del termine, prima fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%.
Viene, inoltre, fatto il punto sui limiti alla cessione del credito riepilogando i possibili passaggi del credito ammessi, dopo la comunicazione della prima cessione.
In base a queste modifiche, come riepilogato dalla Guida, il credito d’imposta generato da interventi agevolati dai bonus “edilizi”, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una sola volta a soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. Dal 1° maggio è concessa, inoltre, la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai propri correntisti professionali privati, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.