
Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i mini condomini con unico proprietario, le Onlus e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti quater, le modifiche alla disciplina del superbonus sono ufficiali. Il nuovo corso è sostanzialmente caratterizzato dalla riduzione della percentuale di detrazione per i condomìni, le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e gli enti del terzo settore: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, l’aliquota scenderà dal 110% al 90%.
Poi si andrà a scalare: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Ma se queste sono le indicazioni in linea di massima, notiamo che scadenze e modalità variano a seconda di sei grandi sottogruppi: dai condomini alle zone terremotate, passando per case popolari e terzo settore, ecco come muoversi caso per caso.
Il superbonus rimane al 110% per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è stata presentata entro il 25 novembre.
Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.
Per gli edifici unifamiliari il decreto Aiuti quater prevede una doppia novità. La prima riguarda le unifamiliari con lavori in corso. Il decreto Aiuti quater proroga di 3 mesi il termine per chiudere il cantiere e beneficiare della maxi detrazione al 110%.
In particolare, intervenendo sul secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che per le persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il superbonus spetterà nella misura del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (ante modifica tale termine era fissato al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Cambia anche il calendario per gli edifici unifamiliari e si allunga a 10 anni il periodo di utilizzo dei crediti fiscali.
Cambia inoltre la disciplina del superbonus per i condomìni e gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. In particolare, per tali soggetti, con le nuove regole, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, la percentuale di detrazione scenderà dal 110% al 90%. Sono previste però alcune eccezioni.